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Non rilevano ai fini IVA le cessioni di opere di urbanizzazione

La sentenza n. 11344 della Corte di Cassazione in tema di cessione di opere di urbanizzazione depositata ieri offre lo spunto per riepilogare la norme sulla materia.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, in capo ad un soggetto esercente attività di compravendita e costruzione di immobili, la mancata indicazione in dichiarazione di ricavi generati dalla cessione a titolo gratuito a favore di un Comune di alcune aree edificabili. La cessione era avvenuta a seguito di una convenzione urbanistica stipulata, ai sensi della vigente legge regionale, per l’attuazione di uno strumento urbanistico a soddisfacimento degli standard.

Le argomentazioni dell’ufficio vertevano sulla riqualificazione di tale operazione come destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa, non essendo prevista una controprestazione, e come tale da tassare in ogni caso sulla base del valore normale del bene a prescindere dalle motivazioni sottostanti. Contestualmente è stata contestata anche la mancata applicazione dell’IVA sull’operazione.

Tale vicenda era già stata affrontata dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 3963 del 19 marzo 2002 aveva affermato che, ai fini delle imposte dirette, il terreno acquistato da un’impresa costruttrice per essere ceduto all’ente pubblico a scomputo degli oneri di urbanizzazione non può esser considerato un bene merce, essendo funzionale all’attività d’impresa svolta. Ciò nonostante il relativo costo risulta comunque deducibile dal reddito d’impresa.

In questo caso i giudici di legittimità contestano l’operato dell’ufficio affermando che la cessione a scomputo degli oneri non può inquadrarsi quale atto dispositivo estraneo all’esercizio d’impresa e come tale tassabile in base al valore normale. Essa deve essere invece vista come contributo in natura correlato all’acquisizione di utilità e vantaggi dell’impresa stessa derivanti dall’attuazione del programma urbanistico.

Anche sul versante dell’IVA le contestazioni dell’ufficio risultano errate. Infatti, ai sensi dell’art. 51 della L. 21 novembre 2000 n. 342, non è da intendersi rilevante ai fini dell’IVA la cessione nei confronti del Comune di aree od opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Tale irrilevanza, per espressa previsione normativa, si estende anche alle eventuali limitazioni del diritto alla detrazione.

Come evidenziato nella C.M. n. 207 del 16 novembre 2000 (§ 2.1.11) la ratio della norma è quella di rendere uniforme il trattamento fiscale degli oneri di urbanizzazione, indipendentemente dalla modalità di assolvimento degli stessi attraverso pagamento in denaro oppure cessione di aree od opere. Ancor prima la risoluzione ministeriale n. 363292 del 16 gennaio 1978 ne aveva escluso l’attrazione all’IVA in quanto “il rapporto che si pone in essere tra il Comune e il destinatario della concessione non ha natura sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura tributaria”.

Cessione assimilata a un pagamento degli oneri di urbanizzazione

Seguendo questo filone la sentenza conferma l’assimilazione della cessione ad una modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione confermando la non imponibilità ai fini IVA.
Occorre tuttavia precisare che l’esclusione da IVA non si estende anche alle cessioni di aree e manufatti che, pur se effettuate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non costituiscono opere di urbanizzazione in senso tecnico, ex art. 4 della L. 847/64 e L. 865/71. Si tratta, ad esempio, come affermato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2003 n. 6, dell’area con annesso fabbricato adibito a circolo ricreativo o, come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 21 febbraio 2003, della porzione di fabbricato da adibire a sala riunioni. Parimenti le cessioni delle opere di urbanizzazione a soggetti terzi che non siano il Comune che rilascia le abilitazioni urbanistiche sono sempre soggette ad IVA (ris. dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005 n. 50).